
in data 13 maggio 2011 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Tale provvedimento è ora stato convertito, con modificazioni, in Legge n. 106 del 12
luglio 2011; quest’ultima è entrata in vigore il 13 luglio 2011 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. n. 160/2011). Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo del Decreto Legge n. 70/2011
coordinato con la legge di conversione.
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI AL SUDI destinatari del bonus assunzioni sono i datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011), incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 800/2008, il credito d’imposta spetta nel caso in cui le assunzioni riguardino:
• lavoratori “svantaggiati” (art. 2, n. 18):− chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
− chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
− lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
− adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
− lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo‐donna che Supera almeno del 25 % la disparità media uomo‐donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
− membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
• lavoratori “molto svantaggiati” (art. 2, n. 19):lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.